sab05192012

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Meno file e più autocertificazioni, anche per gli immigrati

Dal primo gennaio, gli uffici pubblici dovranno trovare da soli le informazioni delle quali sono già in possesso. Basta certificati da allegare alle domande, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva e una fotocopia del documento

 

Roma – 4 gennaio 2012 - Dal 1° gennaio 2012, grazie alla legge 12 novembre 2011, n. 183 che ha modificato il DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, sono entrate in vigore le nuove norme sull'autocertificazione.

I cittadini non dovranno fare file negli uffici pubblici per farsi rilasciare certificati di stato di famiglia, residenza, stato civile o altro, se tali certificati sono stati richiesti da uffici pubblici, quali ad esempio Prefetture, Questure, Inps, Motorizzazione, Tribunali, Università, ecc. o da gestori di servizi pubblici (Poste, aziende di trasporto, ecc.). Le nuove norme stabiliscono infatti che la Pubblica Amministrazione verifichi  da sola tutti i documenti dei quali è già in possesso.

Sono gli stessi uffici pubblici che dovranno quindi attivarsi tramite i loro canali interni a richiedere ad altri uffici pubblici  le attestazioni necessarie relative alle richieste dei cittadini. Questi potranno, quindi, autocertificare gli stati e i fatti richiesti, allegando a una dichiarazione sostitutiva la fotocopia di un valido documento di identità.

Rimane l'obbligo di presentazione dei certificati nei rapporti con i Privati, ad esempio con le società di prestiti o con le banche se si chiede un mutuo o un finanziamento oppure con un'agenzia immobiliare nel caso di acquisto o affitto di un immobile.

Queste nuove regole valgono anche per i cittadini extracomunitari che, si ricorda, hanno diritto ad autocertificare solo stati, fatti o qualità presenti nei registri della pubblica amministrazione italiana e che quindi possono essere facilmente verificabili, fatte però salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione. Non si potrà autocertificare l'elenco degli esami sostenuti se si chiede il rinnovo del permesso per studio, oppure l'idoneità alloggiativa o i certificati pernali per la carta di soggiorno.

Si potrà, invece, autocertificare la residenza o lo stato di famiglia da inviare alll'Inps per la domanda di erogazione di prestazioni assistenziali oppure, al posto del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, potrà essere presentata l'autocertificazione.

Leggi anche:
Come funziona l’autocertificazione? L'esperto risponde

I moduli da utilizzare

Avv. Mascia Salvatore

Commenti  

 
+1 #6 calimero 2012-03-10 16:01
la norma parla di cittadini.... non è riferito ai non cittadini italiani per i qulai rimane l' obbligo di presentare la dovuta certificazione per le richieste di rilascio di permessi di soggiorno. ci sono anche circolari esplicative in tal senso
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0 #5 njinga mbande 2012-01-30 03:18
credo che i comune non stano a praticare questo atto. Per la richiesta di cittadinanza è ancora obligatorio l'auotocerticazio ne del Comune.
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-4 #4 basta tasssssssssse 2012-01-27 23:11
:oops:
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-5 #3 lahlou 2012-01-13 22:40
Cuesto anno farsi sanatoria per clandistini
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+1 #2 iper cop 2012-01-08 11:14
dai al meno una cosa positiva che tira un po il morale in questi brouti tempi di crisssssssi
karam
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-1 #1 nic 2012-01-04 20:59
era ora
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